MALTRATTAMENTO
E ABBANDONO ANIMALI
(LEGGE 20.07.2004, N. 189)
Art. 544 bis del Codice Penale: chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagioni la morte di un animale, è punito con la reclusione dai 3 ai 18 mesi.
Art. 544 ter: chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione a un animale o lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche, è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o con la multa da 3000 a 15000 €.
Art. 727 Codice Penale: chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività, è punito con l’arresto fino a 1 anno o con l’ammenda da 1000 a 10.000 €.La stessa pena è prevista anche per chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e infliggendo loro gravi sofferenze.