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PRINCIPALI   RIFERIMENTI   NORMATIVI

riguardo alla figura dell’imprenditore  agricolo  professionale  (I. A. P.)

 

Il D.Lgs. 29 Marzo 2004 n. 99 all’art. 1, comma 1, definisce così la figura dell’Imprenditore Agricolo Professionale:

colui che “dedica alle attività agricole, di cui all’art. 2135 C.C., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo o che ricava dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro”.

 

L’iter autorizzativo per ottenere la qualifica di I.A.P., viene effettuato dalle Regioni, attraverso gli uffici  provinciali per l’agricoltura.